Art. 8.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Quando in un prodotto è utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di

 

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tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e la medesima dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».